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Sindaco

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell’art. 12 comma 5 del Codice della protezione civile, per finalità di protezione civile è responsabile:

  1. dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura comunale di protezione civile ed in particolare del Responsabile del Servizio comunale di protezione civile;
  2. dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;

Al verificarsi di eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale (cfr. legge regionale Puglia art. 7, comma 2).

Qualora la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione (cfr. art. 12, comma 6, del Codice della protezione civile).

In occasione di eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c), il Sindaco è responsabile altresì del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale.

In tempo di pace, il Sindaco:

  • Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema per le attività di programmazione e pianificazione.
  • Istituisce e presiede il comitato comunale di protezione civile (qualora costituito).
  • Nomina, tra i dipendenti comunali e/o tra il personale esterno il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i referenti delle Funzioni di Supporto all’interno del COC.
  • Promuove la divulgazione della cultura di protezione civile anche attraverso lo svolgimento di manifestazioni a tema.
  • Assicura una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta.
  • Individua siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi.

In situazione d’emergenza, il Sindaco:

  • Assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.
  • Provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza e ne dà comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
  • Istituisce e presiede il Centro Operativo Comunale (COC), attivato con le Funzioni di Supporto necessarie alla gestione dell’emergenza.
  • Attiva le fasi previste nel modello di intervento in relazione alla gravità dell’evento, attraverso il personale del Comune e l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunale, anche utilizzando il potere di ordinanza.
  • Ove necessario e sulla base delle esigenze operative, può chiedere il concorso delle componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, ecc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia).

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco assicurare ogni attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza. Dopo il superamento dell’emergenza, il Sindaco dispone l’accertamento dei danni e ne dà comunicazione a chi di competenza per l’eventuale indennizzo.

Il rapporto tra il Comune, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Organismi a qualunque titolo costituiti, circa le prestazioni da svolgersi nell’ambito del “Servizio di Protezione Civile” dovrà essere regolato con apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella vigente normativa ed in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco che ne assume i pieni poteri in forza di disposizioni legislative.

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